Art. 25.

      1. L'articolo 84 del testo unico, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 84. (Divieto di propaganda pubblicitaria). - 1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall'articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore».